Con la legge 20 maggio 2016 n. 76, è stata introdotta la possibilità per i cittadini maggiorenni dello stesso sesso di costituire un’unione civile con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni. L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
A chi ci si rivolge e cosa serve
DICHIARAZIONE
Ci si rivolge all'Ufficiale di Stato civile: sono previste 2 comparizioni formali a distanza non inferiore a 15 giorni l'una dall'altra.
Con la prima comparizione le parti formulano la richiesta di voler costituire l'unione civile: l'ufficio avvia la fase istruttoria tesa a verificare che non sussistano gli impedimenti di legge.
Nella seconda comparizione - verificata l'insussistenza di impedimenti - l'ufficiale dello stato civile - dinanzi a 2 testimoni riceve dalle parti la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, comprensiva della scelta del regime patrimoniale e dell'eventuale cognome comune e conclude il procedimento dichiarando costituita l'unione.
Casi particolari: Se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell’unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti.
Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
I cittadini stranieri dovranno presentare un nulla osta rilasciato dell’autorità del paese di cui sono cittadini
CAUSE IMPEDITIVE
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso
sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
SCELTA DEL COGNOME
Le parti possono stabilire per la durata dell’unione civile, di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile al momento della dichiarazione di costituzione dell'unione. La parte, il cui cognome è diverso da quello comune, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La variazione è annotata a margine dell’atto di nascita dell’interessato e sarà altresì modificato il suo codice fiscale.
DIRITTI E DOVERI
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile).
SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE
L’unione civile si scioglie:
per morte di una delle parti;
per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898), ovvero mediante gli istituti della negoziazione assistita o dell’accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di previo periodo di separazione;
per rettificazione di sesso.