Voto domiciliare per elettori affetti da infermità gravi che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Data:

10 febbraio 2026

Argomenti

Elezioni

Descrizione

Gli elettori di cui sopra devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- una dichiarazione in carta libera, accompagnata da copia della tessera elettorale personale, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa e possibilmente, un recapito telefonico;

- un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione entro il giorno 2 marzo 2026 (20° giorno antecedente quello del voto), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio elettorale comunale.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
10 febbraio 2026